DIRITTO D'AUTORE
Il diritto d’autore su di un’opera si acquista automaticamente per il solo fatto che la si è creata, senza quindi che sia necessario il deposito di una domanda o la registrazione dell’opera, come avviene invece con i brevetti ed i marchi.
Il deposito di un'opera presso gli uffici competenti presenta tuttavia il vantaggio di fornire all'autore una prova certa della paternità e della data di creazione di un determinato lavoro.
A tal fine, qualora trattasi di un’opera letteraria inedita, il deposito si effettua, prima della pubblicazione dell'opera, alla SIAE sezione opere inedite.
Se invece l’opera è pubblicata, il deposito si effettua presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali.
Presso la SIAE si trova anche il Registro pubblico del software presso il quale si depositano i software che non sono tutelabili in nessuna altra forma se non con il diritto d’autore.
Per effettuare il deposito è necessario predisporre una copia dell’opera che si vuol tutelare, sotto forma di documento cartaceo e/o di supporto magnetico.
Tale copia, accompagnata da una dichiarazione di paternità, deve essere depositata presso la SIAE, la quale provvederà ad inserire il materiale in una busta chiusa e a custodirlo nei propri archivi senza renderlo accessibile al pubblico; al depositante verrà rilasciato un attestato recante il numero di repertorio assegnato al deposito.
Il deposito ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo, salva la facoltà del titolare di ritirare in ogni momento l’opera.
Se, alla scadenza, il titolare non ritira l’opera o non rinnova il deposito, la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del materiale stesso.
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