DIRITTO D'AUTORE » Approfondimenti
Il deposito presso la SIAE produce come unico effetto quello di costituire una prova di esistenza dell’opera alla data di deposito.
Un effetto analogo a quello che si ottiene con il deposito presso la SIAE, può talvolta ottenersi con il deposito dell’opera inedita presso un Notaio o con l’invio a se stessi di un plico contenente il materiale da proteggere.
Possono essere depositati: opere letterarie, opere e composizioni musicali, opere coreografiche e pantominiche, opere figurative in generale, opere dell’architettura, opere dell’arte cinematografica ovvero copioni, trame e soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, ed in generale esemplari di opere dell’ingegno.
E’ accettato ogni genere di supporto: carta, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, videocassetta, nastro magnetico, ecc.
Agli autori delle opere viene riconosciuto sia un diritto morale che patrimoniale: il diritto morale è un diritto esclusivo non alienabile, mentre il diritto patrimoniale può essere alienato a favore di terzi ed ha una durata limitata nel tempo che decorre dal momento della creazione dell’opera fino a 70 anni dalla morte dell’autore.
Per ciò che concerne le fotografie, la legge sul diritto d’autore le classifica in tre diverse categorie:
Le opere fotografiche godono di tutti i diritti sull’opera previsti dal diritto d’autore.
Le semplici fotografie, godono invece di una serie di diritti “minori”: l’autore, infatti, ha il diritto esclusivo di riproduzione e di diffusione/spaccio nonché il diritto ad un equo compenso per l’utilizzo delle sue foto a condizione che le stesse rechino le seguenti indicazioni:
In mancanza, la riproduzione non è abusiva e l’equo compenso non è dovuto.
Tali diritti hanno durata ventennale.
Le riproduzioni fotografiche sono invece libere e non garantiscono alcun compenso o tutela all’autore delle stesse.