Il Diritto d’Autore

Cos’è

Il diritto d’autore su di un’opera si acquisisce automaticamente per il solo fatto che la si è creata, senza quindi che sia necessario il deposito di una domanda o la registrazione dell’opera, come avviene invece con i brevetti ed i marchi.
Il deposito di un’opera presso gli uffici competenti (ad esempio la SIAE) presenta tuttavia il vantaggio di fornire all’autore una prova certa della paternità e della data di creazione di un determinato lavoro; il deposito presso la SIAE produce cioè come unico effetto quello di costituire una prova di esistenza dell’opera alla data di deposito.
Un effetto analogo a quello che si ottiene con il deposito presso la SIAE, può talvolta ottenersi con il deposito dell’opera inedita presso un Notaio o con l’invio a se stessi di un plico contenente il materiale da proteggere.
Possono essere depositati: opere letterarie, opere e composizioni musicali, opere coreografiche e pantominiche, opere figurative in generale, opere dell’architettura, opere dell’arte cinematografica ovvero copioni, trame e soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, ed in generale esemplari di opere dell’ingegno.
Presso la SIAE si trova anche il Registro pubblico del software presso il quale si depositano i software che non sono tutelabili in nessun’altra forma se non con il diritto d’autore.
Il deposito ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo, salva la facoltà del titolare di ritirare in ogni momento l’opera.
Se, alla scadenza, il titolare non ritira l’opera o non rinnova il deposito, la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del materiale stesso.
Agli autori delle opere viene riconosciuto sia un diritto morale che patrimoniale: il diritto morale è un diritto esclusivo non alienabile, mentre il diritto patrimoniale può essere alienato a favore di terzi ed ha una durata limitata nel tempo, che decorre dal momento della creazione dell’opera fino a 70 anni dalla morte dell’autore.

Il Diritto d’Autore

Cos’è

Il diritto d’autore su di un’opera si acquisisce automaticamente per il solo fatto che la si è creata, senza quindi che sia necessario il deposito di una domanda o la registrazione dell’opera, come avviene invece con i brevetti ed i marchi.
Il deposito di un’opera presso gli uffici competenti (ad esempio la SIAE) presenta tuttavia il vantaggio di fornire all’autore una prova certa della paternità e della data di creazione di un determinato lavoro; il deposito presso la SIAE produce cioè come unico effetto quello di costituire una prova di esistenza dell’opera alla data di deposito.
Un effetto analogo a quello che si ottiene con il deposito presso la SIAE, può talvolta ottenersi con il deposito dell’opera inedita presso un Notaio o con l’invio a se stessi di un plico contenente il materiale da proteggere.
Possono essere depositati: opere letterarie, opere e composizioni musicali, opere coreografiche e pantominiche, opere figurative in generale, opere dell’architettura, opere dell’arte cinematografica ovvero copioni, trame e soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, ed in generale esemplari di opere dell’ingegno.
Presso la SIAE si trova anche il Registro pubblico del software presso il quale si depositano i software che non sono tutelabili in nessun’altra forma se non con il diritto d’autore.
Il deposito ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo, salva la facoltà del titolare di ritirare in ogni momento l’opera.
Se, alla scadenza, il titolare non ritira l’opera o non rinnova il deposito, la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del materiale stesso.
Agli autori delle opere viene riconosciuto sia un diritto morale che patrimoniale: il diritto morale è un diritto esclusivo non alienabile, mentre il diritto patrimoniale può essere alienato a favore di terzi ed ha una durata limitata nel tempo, che decorre dal momento della creazione dell’opera fino a 70 anni dalla morte dell’autore.